ISTITUZIONE DELL’ALBO DISTRETTUALE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

Pubblicata il 26/11/2018

Avviso Pubblico Distrettuale
 
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DISTRETTUALE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

Riferimento Normativo
Legge N° 184 del 4 Maggio 1983 “Diritto del minore ad una famiglia” integrata ed modificata dalle Leggi N° 476 del
31/12/1998 e N° 149 del 28/03/2001;
Legge N° 22 del 9 Maggio 1986. L’ art. 8 cita: “Affidamento familiare. In attuazione della legge 4 maggio 1983, n.
184, i comuni, singoli od associati, dispongono l'affidamento, presso famiglie, persone singole o comunità di tipo
familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare”.
Legge n.328 del 08/11/2000. L’ art. 16, comma 3, lett.f), cita: “ servizi per l’affido familiare, per sostenere, con
qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate”;
Linee guida nazionali sull’affidamento;
Legge Regione Sicilia n. 10 del 31 luglio 2003: “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.” ;
D.A. 481 del 28.02.2005 della Regione Sicilia che approva le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamentotipo
del servizio di affidamento familiare dei minori.
L’Affido Etero-familiare
Il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Laddove quest’ultima non è in
grado di provvedervi va garantito “il diritto di un minore ad una famiglia. L’affidamento familiare è un gesto di
solidarietà, l’espressione di una corresponsabilità civile per la crescita sana dei minori, che si concretizza attraverso
l’accoglienza temporanea del minore all’interno di un nucleo familiare idoneo ed accuditivo, tale da assicurargli una
crescita armonica ed equilibrata. Pertanto, quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare
adeguato può essere affidato ad un’altra famiglia preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, al
fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Scopo dell’istituto è quello di salvaguardare il
superiore interesse del minore e di permettere allo stesso di non recidere i legami con la famiglia di origine che, risolte
le problematiche contingenti, dovrà riaccoglierlo. L’intervento di affido è promosso e progettato dal Servizio Sociale
territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria. La Legge dispone la
temporaneità dell’affido che può essere della durata massima di due anni, eventualmente prorogabile con
provvedimento del Tribunale per i Minorenni. L’affido può essere, altresì, progettato per periodi brevi, medi o lunghi,
in base all’esigenza del minore e alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni dell’affidamento.
Esistono due tipologie di affido: Consensuale e giudiziario. Il primo avviene con il consenso dei genitori o di chi ne
esercita la responsabilità genitoriale, attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice Tutelare. L’Affido
Giudiziario, invece, si ha quando non vi è il consenso dei genitori, ma decretato dal Tribunale dei minorenni. La
famiglia affidataria si impegna: * Accogliere presso di sé il bambino; * A provvedere al suo mantenimento, alla sua
educazione e istruzione; * A curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine favorendo il reinserimento del
minore nella medesima. Alle famiglie affidataria, se richiesto, viene erogato un contributo mensile da parte del Comune
di residenza della famiglia di origine del minore, indipendentemente dal reddito posseduto (Direttiva interassessoriale n.
320/410 del 17/02/2005).
Istituzione dell’Albo delle Famiglie Affidatarie
Obiettivi:
- Individuazione e Selezione dei nuclei familiari, coppie unite in matrimonio o di fatto, singole
persone disponibili ad accogliere per un affido temporaneo, minori in difficoltà segnalati
dall’Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali comunali del territorio;
- Creazione di una Banca Dati
- Predisposizione di un apposito “Albo” di soggetti affidatari disponibili all’accoglienza;
- Formazione e discernimento dei “soggetti affidatari” all’accoglienza del minore per l’affido
temporaneo.
Soggetti Interessati:
Possono fare richiesta per essere inseriti nell’Albo: coppie coniugate con o senza figli - persone singole residenti sul
territorio del Distretto Socio Sanitario n. 11.
Presentazione dell’Istanza
Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale o fruibile dal sito Istituzionale del proprio
Comune di residenza, facente parte del Distretto Socio Sanitario N° 11 e presentata all’Ufficio Protocollo del
medesimo.
Termine ultimo di presentazione dell’Istanza
L’accesso all’Albo delle Famiglie Affidatarie è sempre attivo nel tempo
Per qualsiasi informazione e per la compilazione dell’istanza di richiesta rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del proprio

Allegati

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Allegato Istanza.pdf 465.36 KB
Allegato Avviso.pdf 547.77 KB
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